IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.
1214,  recante  norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di
stazioni di radioamatore;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di  bancoposta  e  delle  telecomunicazioni,  approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 marzo 1973, n. 156, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorita'
per  le  garanzie nelle comunicazioni ed ha dettato norme sui sistemi
di telecomunicazioni e radiotelevisivo;
  Visto  l'articolo 20, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  recante  misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo;
  Visto  il  regolamento  delle  radiocomunicazioni,  che  integra la
costituzione   e  la  convenzione  dell'Unione  internazionale  delle
telecomunicazioni  (UIT),  adottate  a  Kyoto  il  14  ottobre  1994,
ratificate con legge 26 gennaio 1999, n. 26;
  Visto  l'articolo  2,  comma  2,  della legge 8 marzo 1999, n. 50 -
legge di semplificazione 1998;
  Visti  gli  articoli  32-bis  e  32-ter  del decreto legislativo 30
luglio   1999,   n.   300,   come   introdotti  dall'articolo  6  del
decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto  il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 che ha approvato il
piano  nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze,  pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 18 marzo
2000;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata   la   necessita'   di   adeguare  gli  istituti  della
concessione  e  dell'autorizzazione  ad uso privato di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 al nuovo regime delle
licenze   individuali  e  delle  autorizzazioni  generali  introdotto
dall'articolo 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 448 del 1998;
  Sentito   il  Consiglio  superiore  tecnico  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito  il  parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del
mercato prot. n. 12809 del 10 febbraio 2000;
  Udito  il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
prot. 6718/00/NA del 21 aprile 2000;
  Vista  la  nota  della  Commissione  europea n. 4735 del 5 dicembre
2000;
  Udito   il   parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  105/2001,  reso
nell'adunanza  della sezione consultiva per gli atti normativi del 23
aprile 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 settembre 2001;
  Sulla  proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i
Ministri  per  le  politiche  comunitarie, degli affari esteri, della
difesa,  della  giustizia,  delle attivita' produttive, dell'interno,
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, dell'economia e
delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si intendono
per:
    a)  "servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura
consiste,    in    tutto   o   in   parte,   nella   trasmissione   e
nell'instradamento  di  segnali  su  reti  di  telecomunicazioni, ivi
compreso  qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti
audiovisivi,   esclusa   la   diffusione   circolare   dei  programmi
radiofonici e televisivi;
    b) "servizio di telecomunicazioni ad uso privato", un servizio di
telecomunicazioni  svolto  nell'interesse  proprio dal titolare o dai
contitolari  di  una  licenza  individuale  o  di  una autorizzazione
generale;
    c)   "licenza   individuale",  un  provvedimento  rilasciato  dal
Ministero  delle comunicazioni per lo svolgimento di una attivita' di
telecomunicazioni ad uso privato;
    d)   "autorizzazione   generale",  un'autorizzazione  a  svolgere
un'attivita' di telecomunicazioni ad uso privato che si consegue:
      1)  sulla  base  dell'istituto  del  silenzio-assenso  dopo  un
predeterminato   periodo   di  tempo  dalla  produzione  di  apposita
dichiarazione;
      2) contestualmente alla produzione della dichiarazione da parte
del soggetto interessato;
    e)  "libero  uso",  la  facolta'  di utilizzo di dispositivi o di
apparecchiature  terminali  di  telecomunicazioni senza necessita' di
licenza o di autorizzazione.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 agosto
          1966,  n.  1214,  reca:  "Nuove  norme sulle concessioni di
          impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 marzo
          1973,  n.  156,  reca:  "Approvazione del testo unico delle
          disposizioni  legislative in materia postale, di bancoposta
          e di telecomunicazioni".
              - La  legge  31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".
              - Il  testo  dell'art.  20,  commi  5  e 6, della legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  recante:  "Misure  di finanza
          pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo"  e' il
          seguente:
              "5. Con  regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni ad
          uso  privato attraverso l'introduzione degli istituti della
          licenza  individuale, della autorizzazione generale e della
          dichiarazione.
              6.  Con  decreto  del Ministro delle comunicazioni sono
          fissati   i   contributi   inerenti   alle   attivita'   di
          telecomunicazioni  ad  uso  privato  sulla base dei criteri
          stabiliti  nei  commi  20  e 21 dell'art. 6 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in
          misura  comunque non inferiore a quella dovuta per il 1998,
          aumentata  di  una  percentuale pari al tasso di inflazione
          programmato".
              - La  legge  26 gennaio 1999, n. 26, reca: "Ratifica ed
          esecuzione  degli  atti finali, con allegati adottati dalla
          Conferenza  dei  plenipotenziari dell'Unione internazionale
          delle    telecomunicazioni   (UIT),   tenutasi   a   Kyoto,
          19 settembre-14 ottobre 1994".
              - L'art.  2,  comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50,
          recante:   "Delegificazione   e   testi   unici   di  norme
          concernenti   procedimenti   amministrativi   -   legge  di
          semplificazione 1998", e' il seguente:
              "2. Dopo l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
          inserito il seguente:
              "Art.  20-bis. - 1.  I  regolamenti  di delegificazione
          possono  disciplinare  anche  i procedimenti amministrativi
          che   prevedono  obblighi  la  cui  violazione  costituisce
          illecito   amministrativo   e   possono,   in   tale  caso,
          alternativamente:
                a) eliminare  o  modificare  detti obblighi, ritenuti
          superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
          procedimento;  detta  eliminazione  comporta  l'abrogazione
          della corrispondente sanzione amministrativa;
                b) riprodurre  i  predetti obblighi; in tale ipotesi,
          le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
          si  applicano  alle  violazioni  delle corrispondenti norme
          delegificate,   secondo  apposite  disposizioni  di  rinvio
          contenute nei regolamenti di semplificazione. ".
              -  Il  testo degli articoli 32-bis e 32-ter del decreto
          legislativo   30 luglio   1999,  n.  300,  come  introdotti
          dall'art.  6  del  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
          n. 317, e' il seguente:
              "Art.     32-bis (Istituzione     del    Ministero    e
          attribuzioni). - 1.   E   istituito   il   Ministero  delle
          comunicazioni".
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti    allo    Stato    in    materia    di    poste,
          telecomunicazioni,    reti    multimediali,    informatica,
          telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie
          innovative  applicate al settore delle comunicazioni, ferme
          restando le competenze in materia di stampa ed editoria del
          Dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri. Restano ferme le
          competenze    dell'Autorita    per    le   garanzie   nelle
          comunicazioni".
              "Art.   32-ter  (Aree  funzionali). - 1.  Il  Ministero
          svolge  in particolare le funzioni e i compiti di spettanza
          statale nelle seguenti aree funzionali:
                a) comunicazioni   e   tecnologie  dell'informazione:
          politiche  nel  settore  delle  comunicazioni,  adeguamento
          periodico  del servizio universale delle telecomunicazioni;
          piano  nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo
          coordinamento   internazionale,  radiodiffusione  sonora  e
          televisiva  e  telecomunicazioni,  con particolare riguardo
          alla  concessione  del servizio pubblico radiotelevisivo ed
          ai  rapporti  con  il  concessionario,  alla disciplina del
          settore   delle   telecomunicazioni,   al   rilascio  delle
          concessioni,  delle  autorizzazioni  e  delle licenze, alla
          verifica  degli obblighi di servizio universale nel settore
          delle  telecomunicazioni,  alla  vigilanza sulla osservanza
          delle    normative    di    settore   e   sulle   emissioni
          radioelettriche  ed  alla emanazione delle norme di impiego
          dei  relativi  apparati,  alla  sorveglianza  sul  mercato;
          servizi  postali  e bancoposta, con particolare riferimento
          alla   regolamentazione   del   settore,  ai  contratti  di
          programma  e  di  servizio  con  le  Poste  italiane,  alle
          concessioni  ed  autorizzazioni  nel  settore  dei  servizi
          postali,  alla emissione delle carte valori, alla vigilanza
          sul  settore  e  sul  rispetto  degli  obblighi di servizio
          universale;   produzioni   multimediali,   con  particolare
          riferimento  alle  iniziative  volte alla trasformazione su
          supporti   innovativi  e  con  tecniche  interattive  delle
          produzioni   tradizionali,  ferme  restando  le  competenze
          dell'Autorita'   per   le   garanzie  nelle  comunicazioni;
          tecnologie  dell'informazione,  con particolare riferimento
          alle  funzioni  di  normazione  tecnica, standardizzazione,
          accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore,
          coordinamento  della  ricerca  applicata  per le tecnologie
          innovative   nel  settore  delle  telecomunicazioni  e  per
          l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.".
              -  Il  comma  2  dell'art.  17  della legge n. 400/1998
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              - Il   testo   dell'art.   20,  comma  4,  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  recante:  "Misure  di finanza
          pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo"  e' il
          seguente:
              "4.  I  commi  2, 3, 4 e 5 dell'art. 21 del decreto del
          Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono
          abrogati  e sono annullati eventuali effetti intervenuti in
          attuazione delle disposizioni predette.
              5.  Con  regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni ad
          uso  privato attraverso l'introduzione degli istituti della
          licenza  individuale, della autorizzazione generale e della
          dichiarazione".